martedì 17 maggio 2011

La casa dei popoli

La Casa dei Popoli

La casa dei Popoli è una organizzione senza fini di lucro che intende promuovere la nascita di un luogo fisico, propriamente denominato “Casa dei Popoli”, atto agli incontri ed agli scambi di esperienze e di iniziative  che tendono a far interagire le varie culture che si incontrano sul  territorio italiano. La Casa dei Popoli nasce dall’incontro di tre associazioni fondative: l’ Associazione Culturale degli Emigranti SanPaolesi nel Mondo;l’Associazione Lisanga; l’AGE. l’Associazione Mozambico, la Fratia,  la parrocchia San Lorenzo di Giaveno e quella di Nostra Madre di Cumiana. E’  intenzione di invitare a partecipare alle iniziative della casa dei Popoli, tutte le associazioni di Cumiana, il museo delle emigrazioni di Frossasco ed il Corsorzio tra i Comuni di: Giaveno; Trana; Coazze; Sangano e Bruino ai quali si aggiungono (solo per questa istituzione) il Comune di Cumiana e quello di Frossasco.
Art. 1
La Casa dei Popoli é la Casa della Democrazia. Ogni comportamento o atteggiamento sopraffattore o razzista é bandito. Il Presidente, il Direttivo ed ogni associato è tenuto a vigilare e denunciare qualsiasi comportamento incoerente con questo principìo.
Art. 2
Alla Casa dei Popoli possono aderire singoli cittadini, associazioni culturali ed istituzioni religiose e politiche, tenendo ben presente che nella Casa dei Popoli è lecito osservare qualsiasi credo religioso e politico.
Art. 3
La Casa dei Popoli è retta da un Direttivo nel quale dovranno essere rappresentate al meglio le istanze culturali diverse, anche se minoritarie.
Art. 4
All’interno della Casa e delle sue iniziative culturali, dovranno essere evitate qualsiasi forma propagandistica di parte, religiose o politiche.
Art. 5
La Casa dei Popoli é il luogo nel quale dovranno imparare a  convivere tutte le culture e le persone provenienti da ogni luogo del Mondo.
Art. 6
Nella Casa dei Popoli é tassativo che si rispettino e non si offendano, con atti o con il linguaggio, la dignità degli altri e di ognuno.
Art. 7
La Casa dei Popoli riunisce in assemblea plenaria i suoi iscritti, almeno una volta all’anno, per il rinnovo del Direttivo e delle cariche.
Art. 8
La carica dei componenti del Direttivo decade per dimissioni personali, per la richiesta firmata del 30% degli iscritti o della stessa percentuale del Direttivo stesso.
Art. 9
Il Presidente della Casa dei Popoli si rinnova ogni anno e non può essere in carica la stessa persona per un periodo maggiore di 3 anni.
Art. 10
Il Presidente onorario insieme ai soci fondatori, restano in carica a vita e formano il collegio dei probiviri.
Art. 11
Il collegio dei probiviri vigila sul rispetto dello Statuto di ogni iscritto e sul rispetto da parte di ogni abitante della Casa dei Popoli dei suoi articoli e principi. Hanno il diritto di sancire i comportamenti contrari ai suoi dettami e di espellere chiunque non li rispetti.
Art.12

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